Riprendiamo il tema, spesso ultimamente dibattuto, se sia corretto punire l’amministratore dell’azienda / l’imprenditore che, trovandosi in stato di carenza di liquidità, preferisca pagare gli stipendi piuttosto che pagare tasse e ritenute …
La logica, per chi gestisce nel concreto, sembra evidente: se un imprenditore scegliesse di pagare Erario e Istituti di Previdenza arrecherebbe un danno non soltanto ai propri dipendenti mettendoli in gravissima difficoltà finanziaria ma anche minerebbe alla base il proprio processo produttivo portando alla conseguenza di cancellare la prosecuzione dell’attività aziendale e quindi anche ogni speranza di poter pagare in futuro tasse e ritenute.
Ma Erario e Inps non fermano le proprie richieste di fronte a ragionamenti logici e preferiscono percorrere le (costose) strade dell’accesso all’autorità giudiziaria.
Su uno di questi numerosi casi si è espressa la Corte di Cassazione: l’imprenditore era stato condannato ad un anno e sei mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 10 bis d.lgs 74/2000 per aver omesso, quale legale rappresentante di un’azienda di versare ritenute per oltre 800.000 euro.
In sostanza il Tribunale territoriale aveva valutato come “scelta” quella operata dall’imprenditore di pagare stipendi al posto di pagare l’Erario, senza soffermarsi ad esaminare se questa “scelta” fosse compatibile con il dolo della fattispecie criminosa.
Nella sentenza della Corte di Cassazione del 23 novembre 2017 n. 6737/2018 è ben spiegato come “il dolo non può sussistere in quanto, altrimenti, non potrebbe che configurarsi un contrasto con la carta costituzionale laddove dovesse ritenersi la punibilità del soggetto imprenditore che omette il versamento delle ritenute fiscali, a causa della crisi finanziaria e per far fronte ad improcrastinabili adempimenti verso altri creditori, quali i lavoratori dipendenti, pure tutelati dalla Costituzione, con particolare riferimento al diritto di lavoro e alla conseguente retribuzione“.
Quindi la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di condanna in quanto la corte territoriale non valutò con l’attenzione dovuta l’esistenza o meno di una fattispecie criminosa in quanto i dipendenti necessitavano di “mezzi di sostentamento necessari” per loro e per le loro famiglie.